Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO V
Dell'esercizio delle servitù

Art. 1069

Opere sul fondo servente
TESTO A FRONTE

I. Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

II. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

III. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.


GIURISPRUDENZA


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