Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale

Art. 1198

Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
TESTO A FRONTE

I. Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

II. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.


GIURISPRUDENZA


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