Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE II
Della vendita di cose mobili
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali

Art. 1511

Denunzia nella vendita di cose da trasportare
TESTO A FRONTE

I. Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento.


GIURISPRUDENZA


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