Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE V
Dell'estinzione della fideiussione

Art. 1956

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
TESTO A FRONTE

I. Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

II. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.


GIURISPRUDENZA


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