Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IV
Del lavoro subordinato in particolari rapporti
CAPO II
Del lavoro domestico

Art. 2245

Indennità di anzianità
TESTO A FRONTE

I. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

II. L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

III. Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.