Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2585

Oggetto del brevetto
TESTO A FRONTE

I. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

II. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.