Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
PARAGRAFO 2
Degli effetti del pignoramento

Art. 2913

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
TESTO A FRONTE

I. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM