Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
CAPO I
Dei diritti e doveri del figlio (2)


Art. 316

Responsabilità genitoriale (3)

TESTO A FRONTE

I. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

II. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

III. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

IV. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

V. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
(2) Capo inserito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) L'art. 39, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito l'articolo con effetto dal 7 febbraio 2014.
Il testo dell'articolo sostituito recitava: «Esercizio della potestà dei genitori. I. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.
II. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
III. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
IV. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
V. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio o dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

GIURISPRUDENZA


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