Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO II
Delle successioni legittime
CAPO III
Della successione dello Stato

Art. 586

Acquisto dei beni da parte dello Stato
TESTO A FRONTE

I. In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

II. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.


GIURISPRUDENZA


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