Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE III
Dei legati

Art. 664

Adempimento del legato di genere
TESTO A FRONTE

I. Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

II. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nella eredità, il legatario può scegliere la migliore.

III. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631.