Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 204

Commissario liquidatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

II. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

III. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.


GIURISPRUDENZA


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