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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale

Art. 122

Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete (1)

I. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

II. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

III. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

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(1) La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.