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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti

Art. 135

Forma e contenuto del decreto

I. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

II. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

III. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

IV. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.