TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 142
Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici

I. Se nel ricorso sono contenuti insieme con motivi di competenza delle sezioni unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite.

TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 142

Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici (1)


I. Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi.

II. Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.

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(1) Articolo così sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. La modifica si applica «ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (2 marzo 2006).