TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 164-bis

Infruttuosità dell’espropriazione forzata (1)


I. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

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(1) Articolo aggiunto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La nuova disposizione entra in vigore l'11 novembre 2014.