TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO III
Dell'espropriazione immobiliare

Art. 176
Comunicazione del decreto di decadenza

I. Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.

II. Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa una udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.