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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO V
Della correzione delle sentenze e delle ordinanze

Art. 287

Casi di correzione

I. Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello (1) e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

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(1) La Corte cost., con sentenza 10 novembre 2004, n. 335, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole «contro le quali non sia proposto appello».