Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo

Art. 303

Riassunzione del processo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

II. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

III. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

IV. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.


GIURISPRUDENZA


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