Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 317

Rappresentanza davanti al giudice di pace

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato [...] salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. (1)

II. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 24, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha soppresso le parole: «, scritto in calce alla citazione o in atto separato,». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".