Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Art. 371-bis

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole « atto di integrazione del contraddittorio », deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.