ilcaso.it

Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Art. 425

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

I. Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

II. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

III. A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

IV. Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.