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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO II
Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 447

Esecuzione provvisoria

I. Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

II. Si applica il disposto dell'articolo 431.