TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 49

Nota da consegnarsi al pubblico ministero
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1) l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;

2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

3) la natura dell'atto notificato;

4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

II. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.