Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I
Del pignoramento

Art. 517
Scelta delle cose da pignorare

I. Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

II. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I
Del pignoramento

Art. 517

Scelta delle cose da pignorare (1)


I. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

II. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 5 l. 24 febbraio 2006, n. 52.