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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I
Del pignoramento

Art. 519

Tempo del pignoramento

I. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi nĂ© fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

II. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.