TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO V
Delle persone che possono assistere il giudice

Art. 52
Liquidazione del compenso

I. Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.