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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO III
Dell'esecuzione per consegna o rilascio

Art. 606

Modo della consegna

I. Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.