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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

I. Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile (1), l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere (2) l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

II. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

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(1) L'art. 78 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha sostituito le parole «con ordinanza non impugnabile» con le parole «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile». La modifica si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'art. 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto legge.
(2) L'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, ha sostituito la parola «concede» con le parole «deve concedere». La modifica è entrata in vigore il 4 maggio 2016.