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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO IV
Dei procedimenti possessori

Art. 705

Divieto di proporre giudizio petitorio (1)

I. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

II. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.

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(1) La Corte cost., con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.