Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE I
Dell'apposizione dei sigilli

Art. 761

Accesso nei luoghi sigillati
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.