Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO V
Del curatore dell'eredità giacente

Art. 782
Vigilanza del giudice

I. L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

II. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.