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Ultime Pubblicate
Thursday 24 May 2018
Falso in bilancio: rilevanza e struttura dell'elemento soggettivo.
Falso in bilancio - Elemento soggettivo - Struttura - Accertamento - Necessità.
In tema di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto elemento soggettivo non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 16 May 2018, n. 21672.
Tuesday 24 April 2018
Illecito amministrativo della società e legittimazione processuale della curatela fallimentare.
Fallimento - Legittimazione processuale della curatela fallimentare - Sanzioni amministrative - Sussistenza.
Se per un verso non può affermarsi che, dopo l'apertura del fallimento, il legale rappresentante del fallimento sia sempre il curatore, atteso che, sia pure in limitati casi, coesiste con quella del curatore la legale rappresentanza del soggetto originariamente investito dei relativi poteri (ad es. per presentare istanza di concordato fallimentare o per impugnare le cartelle esattoriali che il curatore non abbia impugnato o per liquidare beni che il curatore abbia abbandonato etc.), con riferimento all'illecito amministrativo della società deve nondimeno riconoscersi la legittimazione processuale della curatela fallimentare, potendo configurarsi, in conseguenza dell'applicazione della relativa sanzione, il sorgere di un credito privilegiato dell'Erario nei confronti del fallimento, rispetto al quale deve configurarsi la legittimazione in capo all'organo istituzionalmente preposto alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 09 April 2018, n. 15788.
Tuesday 27 March 2018
No alla doppia sanzione e diretta applicabilità del principio del ne bis in idem.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Sanzioni – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti.
L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.
Il principio del ne bis in idem garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conferisce ai soggetti dell’ordinamento un diritto direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Giustizia UE, 20 March 2018, n. .
Saturday 24 March 2018
Omesso versamento di ritenute e 'abolitio criminis' parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a E. 150.000,00.
Tributi - Ritenute - Omesso versamento - Modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015 - Abolitio criminis parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a E. 150.000,00 commesse in epoca antecedente.
La modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di E. 150.000,00, ha determinato una "abolitio criminis" parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente. (Sez. 3, n. 34362 del 11/05/2017 - dep. 13/07/2017, Sbrolla, Rv. 270961), pienamente applicabile all'analoga modifica effettuata dal medesimo d. Igs. all'art. 10-ter che ha escluso la configurabilità del reato per gli omessi versamenti dell'acconto relativo all'imposta sul valore aggiunto inferiori alla soglia di € 250.000 per ciascun periodo di imposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 12 March 2018, n. 10810.
Thursday 15 March 2018
Non è reato la vendita dei beni a prezzo di mercato.
Sottrazione fraudolenta dell'imposta - Vendita di beni a prezzo di mercato - Reato - Insussistenza.
La vendita delle attrezzature delta società amministrata che sia stata effettuata a prezzo di mercato con incameramento del corrispettivo da parte della società alienante, configura un atto, che, sebbene pregiudizievole per l'Erario essendo stato il danaro destinato al soddisfacimento di altri debiti da cui la stessa società era gravata, è privo tuttavia del carattere fraudolento richiesto per il perfezionamento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta. Non può pertanto condividersi il diverso ragionamento seguito dalla Corte distrettuale che, malgrado la dimostrazione che assume essere stata fornita dall'imputata in ordine alla devoluzione del corrispettivo incassato ad altri pagamenti dovuti dalla società (stipendi, assicurazioni, cassa edile), ha ritenuto sulla base del solo atto dispositivo, senza che ricossero gli estremi della simulazione né di altri atti fraudolenti, la penale responsabilità dell'imputato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 06 March 2018, n. 10161.
Tuesday 06 March 2018
Responsabilità degli enti, accertamento in concreto e rilevanza della decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto emessa nei confronti della persona fisica.
Responsabilità degli enti - Accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso - Opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato.
In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 28 February 2018, n. 9072.
Thursday 07 December 2017
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile dal giudice di pace.
Processo penale - Esclusione della punibilità - Speciale tenuità del fatto - Applicabilità ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace - Esclusione.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Penali, 28 September 2017, n. 53683.
Wednesday 18 October 2017
Bancarotta fraudolenta e affitto di azienda.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Affitto di azienda – Fattispecie.
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la concessione dell’azienda in affitto ad altra società che non provveda a pagare il canone, soprattutto dove risulti che il legale rappresentante della prima società, poi divenuta insolvente, sia stato partecipe alle decisioni della seconda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 13 September 2017, n. 44901.
Wednesday 04 October 2017
Bancarotta e divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, comma 3, l.f.: illegittimità costituzionale.
Fallimento – Bancarotta – Concorso di circostanze – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, l.f. – Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 17 July 2017, n. 205.
Tuesday 11 July 2017
Perquisizione e sequestro di sistema informatico.
Perquisizione e sequestro penale - Sistema informatico o telematico - Misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte.
Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione - e di sequestro - di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l'estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 03 July 2017, n. 31918.
Tuesday 27 June 2017
IVA: la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi.
Reati tributari – Omesso versamento dell’IVA – Gravità della frode – Elementi di valutazione.
Ove non si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità, per milioni di euro, la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi, quali l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di "cartiere" o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l'esistenza di un contesto associativo criminale, dovendo il giudice valutare caso per caso la concreta valenza di tali elementi nella fattispecie al suo esame, essendo comunque sufficiente l'indicazione in motivazione di quelli ritenuti rilevanti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 22 June 2017, n. 31265.
Thursday 22 June 2017
Legittimazione del curatore alla impugnazione del sequestro penale.
Dichiarazione di fallimento – Effetti – Spossessamento dei beni – Sequestro preventivo per equivalente – Inammissibilità – Legittimazione attiva all’impugnazione in capo al curatore – Sussistenza.
Nel settore delle cautele reali il concetto di disponibilità di cui all’art. 322-ter c.p. va inteso in senso sostanziale e fattuale, corrispondente all’istituto di matrice civile del possesso, analogamente al potere esercitato dal curatore fallimentare sull’attivo fallimentare in forza della sentenza dichiarativa di fallimento, che ha l’effetto di privare il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni.
Va dunque affermata la legittimazione attiva del curatore a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente che colpisce i beni componenti l’attivo fallimentare.
Successivamente alla sentenza di fallimento, i beni facenti parte della massa attiva non sono più sequestrabili, stante la carenza in capo al reo del requisito della disponibilità dei beni richiesto dall’art. 322-ter c.p.
In definitiva quindi, con sentenza dichiarativa di fallimento si realizza uno “spossessamento” del reo in favore della curatela e, da quel momento, sulla massa attiva non è più imprimibile il vincolo del sequestro ai sensi dell’art. 322- ter c.p.
(La decisione del Tribunale di Rimini aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale in punto alla legittimazione del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro penale di beni appresi al fallimento, v. Cass. pen. 2016/42469). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Tribunale Rimini, 22 May 2017.
Friday 26 May 2017
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale e accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente.
1) L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, nell’accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
2) L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.
3) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione.
4) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall’autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest’ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza.
5) L’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Giustizia UE, 16 May 2017, n. .
Tuesday 02 May 2017
Ammissibile l’appello del PM avverso il rigetto della richiesta di confisca dei beni.
Procedimento penale – Richiesta di confisca dei beni – Rigetto – Appello – Ammissibilità.
Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, è appellabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Penali, 27 April 2017, n. 20215.
Thursday 01 June 2017
Indennizzo in favore delle vittime da reato e onere della prova.
Indennizzo in favore delle vittime da reato - Obbligo dello Stato - Prova dell’impossibilità della vittima di ottenere il risarcimento del danno da parte del responsabile del reato.
L’obbligo dello Stato di corrispondere un indennizzo in favore delle vittime da reato, previsto dalla Direttiva 2004/80/CE del 29.04.2004, presuppone la prova dell’impossibilità della vittima di ottenere il risarcimento del danno da parte del responsabile del reato, perché soggetto incapiente o non identificato. Ne consegue che in mancanza della predetta prova la domanda di indennizzo nei confronti dello Stato deve essere respinta. (Giuseppe Marra) (riproduzione riservata)
Tribunale Torino, 18 April 2017.
Saturday 08 April 2017
Intercettazioni, manifestazione indebita del convincimento del magistrato e ricusazione.
Processo penale - Ricusazione - Manifestazione indebita del convincimento del magistrato - Intercettazioni.
Il provvedimento di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. non può costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato, rilevante ai fini della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., qualora la sua motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni, ovvero all'esistenza dí gravi indizi di reato e all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 30 March 2017, n. 15849.
Wednesday 25 October 2017
Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica.
Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile - Efficacia extrapenale della sentenza penale nelle ipotesi tassativamente previste non suscettibili di applicazione analogica - Inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato extrapenale dei provvedimenti del GUP in tema di diritto alla restituzione di beni già sequestrati penalmente; “ne bis in idem” , ipotesi non ricorrente.
Le disposizioni di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. costituiscono eccezioni al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, pertanto non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), se pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;in tal caso il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
La sentenza del GUP che abbia dichiarato il non luogo a procedere non spiega Pertanto alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile; né, tanto meno, hanno efficacia di giudicato, affermativa o negatoria di diritti privatistici, i provvedimenti,ancorché non più impugnabili in sede penale, resi dal GUP in tema di restituzione di beni oggetto di sequestro preventivo caducato a seguito della sentenza di non doversi procedere.
Non ricorre violazione del divieto di “ne bis in idem” quando il giudice civile decide sulla controversia circa la proprietà/ possesso di beni (nella specie cambiali ipotecarie), già oggetto di sequestro penale preventivo, per cui il GUP, dopo aver dichiarato il proscioglimento (per prescrizione), abbia disposto la restituzione dei medesimi ad una parte contendente, quella da esso ritenuta titolata. (Fausto Galeotti) (riproduzione riservata)
Appello Brescia, 22 March 2017.
Saturday 01 April 2017
Bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 legge fall. e redazione del bilancio di esercizio.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Scritture contabili – Bilancio – Esclusione.
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 legge fall. non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma citata al comma 1, n. 2 (Sez. 5, Sentenza n. 47683 del 04/10/2016; v. anche sent. n. 12897 del 1999).
Tale principio va ribadito, posto che l'art. 2214 c.c., che è la norma che dà contenuto all'art. 216 legge fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al comma 1, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al comma 2, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio. Si legge, d'altra parte, nell'art. 2217 c.c. che il bilancio si pone a chiusura dell'inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello, che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicchè è da escludere che sia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 216. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 06 March 2017, n. 13072.
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