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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23167 - pubb. 07/02/2020.

Negoziazione di assegno falso e responsabilità della Banca


Appello di Firenze, 28 Gennaio 2020. Pres. Barbarisi. Est. Cristina Reggiani.

Negoziazione di assegno falso – Responsabilità della Banca – Diligenza professionale – Onere della prova


Per adempiere all’onere della prova l’Istituto di Credito deve provare non solo che la falsificazione non poteva essere percepita dal banchiere accorto in base al grado di diligenza che si può pretendere da un operatore professionale qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., ma anche che la banca stessa si era dotata delle misure idonee, conosciute e disponibili secondo la miglior scienza ed esperienza del momento, per scongiurare il fatto illecito costituito dalla falsificazione materiale del titolo. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

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