Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27176 - pubb. 20/04/2022

Diritto d’autore: tutela delle fotografie riprodotte sui siti web senza consenso

Tribunale Napoli, 22 Marzo 2022. Pres., est. Di Martino.


Diritto d’autore – Riproduzione digitale non autorizzata di fotografia sul web – Violazione del diritto di comunicazione

Tutela della fotografia semplice – Requisiti assolti tramite la pubblicazione originaria della fotografia sul sito web dell’autore con credenziali

Violazione del copyright – Liquidazione del danno con valutazione equitativa – Criteri di liquidazione – Parametri SIAE

Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n.861/2007



La riproduzione non autorizzata su sito web di una fotografia costituisce violazione del diritto esclusivo dell’autore di comunicazione al pubblico dell’opera.

Costituiscono valido riferimento per il calcolo del danno in via equitativa le tabelle del Compendio SIAE delle norme e dei compensi per la riproduzione di opere delle arti figurative.

La natura transfrontaliera del credito attribuita dalla sede legale in Germania della ricorrente e dalla sede legale della convenuta in Italia consente l’applicazione del procedimento europeo “small claim” per crediti inferiori al valore massimo di € 5.000,00. In base al domicilio della società convenuta, si radicano la competenza per territorio e per materia al Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l’impresa,  a cui competono le violazioni delle norme in materia di diritto d’autore.    
La pubblicazione della fotografia con le credenziali sul sito dell’autore assolve ai requisiti dell’art. 90 della legge sul diritto d’autore. Si consolida nella giurisprudenza l’utilizzo delle tabelle del Compendio SIAE per la quantificazione del danno equitativo in materia di violazione dei diritti dell’autore mediante la pubblicazione non autorizzata di fotografie sul web (vedi anche Trib. di Roma, sez. spec. imprese, 15490 del 1/10/2021). (Claudio Pezzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Claudio Pezzi



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