Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21598 - pubb. 07/05/2019

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo sulle esecuzioni mobiliari

Tribunale Verona, 15 Aprile 2019. Est. Pagliuca.


Concordato preventivo – Esecuzioni pendenti al momento della presentazione della domanda – Sospensione – Estinzione – improcedibilità – Omologa – Effetti



Il disposto dell’art. 168 legge fall., correttamente interpretato avuto riguardo alla sua specifica finalità, consente la mera sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, a far data dalla pubblicazione del ricorso (anche in bianco) nel registro delle imprese e sino al momento dell’omologa della proposta concordataria da parte del tribunale.

Solo per effetto dell’omologa la procedura diverrà definitivamente improcedibile e tale dovrà essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione, a fronte di istanza in tal senso presentata dal debitore in concordato ovvero dal liquidatore giudiziale nominato dal tribunale al quale siano state affidate ex artt. 182 e 168 legge fall. le operazioni di vendita del bene.

Giusto il disposto degli art. 182, comma 5, e 168 legge fall., le cancellazioni dei pignoramenti e degli altri gravami esistenti sul bene dovranno essere ordinati dal giudice delegato della procedura di concordato a seguito della vendita del bene e dell’incasso del relativo prezzo da destinare alla soddisfazione dei creditori secondo le previsioni della proposta concordataria. (Piergiorgio Bonini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Piergiorgio Bonini


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