Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21707 - pubb. 24/05/2019

La costituzione del fondo patrimoniale è soggetta ad azione revocatoria ordinaria come atto a titolo gratuito

Tribunale Torino, 26 Settembre 2018. Est. Di Capua.


Fondo patrimoniale – Costituito successivamente al sorgere del credito – Revocabilità – Sussiste – Necessità dell’intenzione del debitore di ledere la garanzia del creditore – Esclusione – Necessità di un pregiudizio effettivo alle ragioni del creditore – Esclusione



L’atto costitutivo di fondo patrimoniale successivo all’assunzione del debito è revocabile, essendo soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale. Con l’azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all’esercizio delle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.

In considerazione della gratuità dell’atto, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

A determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. [Nella fattispecie, il giudice ha escluso che dalla circostanza, opposta dal debitore, secondo cui l’immobile su cui era stato costituito il fondo patrimoniale fosse gravato da ipoteca volontaria di primo grado, potesse desumersi l’assenza dell’eventus damni, atteso che tale ipoteca non avrebbe impedito all’attore, una volta revocato il fondo patrimoniale, di iscrivere ipoteca giudiziale di secondo grado o, comunque, di promuovere pignoramento del predetto bene immobile soddisfacendosi sull’eventuale eccedenza residua rispetto al credito avente privilegio.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33505/2016 R.G.

omissis

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.

1.1. Con atto di citazione datato 12.12.2016 ritualmente notificato, la società UniCredit S.p.A. e, per essa, doBank S.p.A. (denominazione assunta da UniCredit Credit Management Bank S.p.A. come deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del Notaio Carlo Marchetti di Milano rep. 12539 racc. 6528), quale mandataria per la gestione dei crediti (in forza di procura rep. n. 356676 e racc. n. 77776 a rogito notaio Dottor Pietro Sormani del 22/1/2008), ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la sig.ra T. Manuela ed il sig. N. Gerardo, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, sia pure nei confronti di UniCredit S.p.A.

1.2. Si è costituita telematicamente la parte convenuta sig.ra T. Manuela, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, verificata la rituale notificazione dell’atto di citazione al sig. N. Gerardo, non costituitosi, lo ha dichiarato contumace e, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.4. Alla successiva udienza in data 20.09.2017 la parte convenuta T. Manuela, come rappresentata dal difensore in udienza, ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., nonché nell’eccezione di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c..

La parte attrice, come rappresentata dal difensore in udienza, si è opposta all’accoglimento delle deduzioni istruttorie di controparte per tutte le ragioni esposte nei propri atti, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni

Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza in data 25.09.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- ha rigettato le le prove per testi dedotte dalla parte convenuta costituita nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., vertendo:

·         il capo 1) su circostanza sostanzialmente negativa e, inoltre, in parte generica ed in parte valutativa;

·         il capo 2) su circostanza sostanzialmente negativa e, inoltre, in parte generica ed in parte valutativa;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

1.5. In data 4.01.2018 si è costituita telematicamente la doBank S.p.A. (denominazione assunta da “Unicredit Credit Management Bank S.p.A. - già UGC Banca S.p.A. - come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del Notaio Carlo M. di Milano rep. 12539 racc. 6528), quale procuratrice della FINO 2 SECURITISATION S.r.l. con socio unico quale avente causa e cessionaria di UNICREDIT S.p.A., richiamando tutte le domande ed istanze in atti e specificamente le difese di cui all’atto di citazione ed alle memorie ex art. 183, 6° comma. c.p.c.

1.6. Infine, all’udienza in data 23.05.2018 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

 

2. Sull’azione revocatoria ex artt. 2901 e seguenti c.c. proposta dalla parte attrice.

2.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto di dichiarare inefficace nei confronti di FINO 2 SECURITISATION S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l’atto rogato in data 31.10.2012 dal Notaio Silvia F., Repertorio n. 508 e Raccolta n.341 (trascritto in data 07.11.2012 presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 ai nn. 34326/25897), avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale comprendente gli immobili, siti nel Comune di Torino, Via Cuneo n. 2, *.

La suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, l’azione revocatoria (c.d. actio pauliana) quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore (revocante) di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.

Precisamente, l’art. 2901, 1° comma, c.c., dispone testualmente quanto segue:

“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.”

Dunque, i presupposti dell’azione revocatoria sono:

A) il credito del revocante;

B) il pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”);

C) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (c.d. “scientia damni”);

D) la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo. se l’atto è a titolo oneroso;

E) la dolosa preordinazione se il compimento dell’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (c.d. “consilium fraudis”).

Oggetto della revocatoria sono gli atti che comportano la perdita o la limitazione di diritti patrimoniali del debitore o l’assunzione di passività.

Il rimedio della revocatoria rientra fra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Come si è già rilevato, la legge non tutela l’astratto interesse a che i beni del debitore rimangano intoccati ma l’interesse che gli atti di disposizione non compromettano la possibilità del creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. Funzione della revocatoria è, precisamente, quella di tutelare l’interesse del creditore a conservare la garanzia generica contro gli atti dispositivi che determinano o aggravano il pericolo della sua insufficienza. Questo interesse è tutelato consentendo al creditore di rendere inefficaci gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore.

Il potere di rendere relativamente inefficace l’atto pregiudizievole del debitore è attribuito al creditore a tutela di un suo interesse. Il potere revocatorio ha pertanto la natura di diritto potestativo. Il potere revocatorio non è inoltre ad esercizio diretto ma richiede il ricorso al giudice. Si tratta quindi di un diritto potestativo ad esercizio processuale.

2.3. A) Come si è accennato, il primo presupposto della revocatoria è il credito del revocante. La revocatoria spetta, infatti, a chi è titolare di un credito verso l’autore dell’atto revocando.

Il credito può essere a termine o sottoposto a condizione (art. 2901, 1° comma, c.c.) e può anche trattarsi di un credito illiquido.

Non occorre un preventivo accertamento giudiziale né un titolo esecutivo, essendo legittimato ad agire anche colui che abbia solo una ragione di credito meramente litigioso o eventuale (cfr., ad esempio, Cass. civile sez. III 10 febbraio 2016 n. 2673 in Giust. civ. Mass. 2016; Cass. civile sez. III 10 febbraio 2015 n. 2477 in Diritto & Giustizia 2015, 11 febbraio; Cass. civile sez. III 14 maggio 2013 n. 11573 in Giust. civ. Mass. 2013; Cass. civile 15 gennaio 1982, in GI 982, I, 1, 1771).

In particolare, secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite: “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (enunciando il principio di cui in massima - in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per ‘mala gestio’ fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società - le S.U. hanno annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria)” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 maggio 2004, n. 9440 in Giust. civ. Mass. 2004, 5, in D&G - Dir. e giust. 2004, 24, 49, in Giust. civ. 2004, I,2267 ed in Vita not. 2004, 975).

Nel caso di specie, il presupposto del credito della revocante nei confronti del convenuto sig. N. Gerardo sussiste senz’altro, risultando documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice:

- in data 6.09.2002 la società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. e l’allora UNICREDIT BANCA – Banca CRT (ora UNICREDIT S.p.A.) stipulavano contratto di conto corrente n. 3352601 (cfr. doc. 2 della parte attrice).

- in data 07.06.2011 UNICREDIT S.p.A. concedeva alla società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. un affidamento per complessivi Euro 50.000,00 sul predetto conto corrente n. 3352601 (cfr. doc. 3 della parte attrice);

- in data 23.05.2011 UNICREDIT S.p.A. concedeva alla società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. un ulteriore affidamento per complessivi Euro 500.000,00 sempre sul conto corrente n. 3352601 (cfr. doc. 4 della parte attrice);

- in data 23.05.2011 UNICREDIT S.p.A. concedeva alla società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. il contratto di finanziamento n. 3839525 dell’importo di Euro 300.000,00 (cfr. doc. 5 della parte attrice);

- il sig. N. Gerardo, amministratore unico della EILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. (cfr. doc. 11 della parte attrice) prestava a favore della predetta le seguenti fideiussioni:

·         fideiussione omnibus del 21.03.2007 per Euro 916.500,00 (cfr. doc. 6 della parte attrice);

·         fideiussione omnibus del 3.11.2008 per Euro 916.500,00 (cfr. doc. 7 della parte attrice);

·         fideiussione omnibus del 15.06.2010 per Euro 1.111.500,00 (cfr. doc. 8 della parte attrice);

·         fideiussione omnibus del 13.01.2011 per Euro 1.566.000,00 (cfr. doc. 9 della parte attrice);

·         fideiussione omnibus del 23.05.2011 per Euro 1.134.000,00 (cfr. doc. 10 della parte attrice);

- con diffida in data 16.04.2012 UNICREDIT S.p.A. intimava alla società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. il pagamento del saldo debitore del conto corrente pari ad Euro 236.564,36 nonché il pagamento della rata scaduta il 31.03.2012 relativa al finanziamento n. 3839525, pari ad Euro 5.632,82 (cfr. doc. 14 della parte attrice);

- con diffida in data 14.06.2012 UNICREDIT S.p.A. intimava alla società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. il pagamento dello sconfinamento non autorizzato sul conto corrente di corrispondenza, pari ad Euro 198.816,20, il pagamento delle rate scadute il 31.03.2012, il 30.04.2012 ed il 31.05.2012 relative al finanziamento n. 3839525, pari ad Euro 16.903,58 nonché il pagamento delle rate scadute il 30.04.2012 ed il 31.05.2012 relative al finanziamento n. 3869204, pari ad Euro 669,13 (cfr. doc. 15 della parte attrice);

- con sentenza in data 18.02.2013, il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L. (fallimento n. 68/2013) e UNICREDIT S.p.A. veniva ammessa al passivo in via chirografaria per l’importo di Euro 572.190,90 (cfr. docc. 12 e 13 delle parti attrici);

- con lettera raccomandata a.r. in data 01.03.2013 inviata al Curatore del Fallimento alla società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L., UNICREDIT S.p.A. revocava gli affidamenti a suo tempo concessi (cfr. doc. 16 della parte attrice).

Pertanto, risulta sufficientemente accertato che UNICREDIT S.p.A., al 18.02.2013, data dell’intervenuto fallimento della società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L., ha maturato un credito nei confronti del sig. N. Gerardo, quale fideiussore della società EDILITALIA s.r.l., dell’importo di Euro 572.190,90. Dunque, la sussistenza del diritto di credito della parte attrice nei confronti del convenuto sig. N. Gerardo risulta documentalmente provato.

2.4. B) Il secondo presupposto obiettivo della revocatoria è il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”). Occorre, infatti, che l’atto da revocare abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, che cioè abbia determinato o aggravato il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.

In linea di principio, occorre un pericolo attuale e concreto che i beni del debitore diventino insufficienti o ancora più insufficienti a soddisfare le ragioni del revocante (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 febbraio 2015 n. 1902 in Giust. civ. Mass. 2015; Cass. civile, sez. VI, 18 luglio 2014 n. 16498 in Diritto & Giustizia 2014, 21 luglio; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2009 n. 16464 in Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1099 Cass. civile 18 febbraio 1981 n. 987).

Peraltro, il pregiudizio si ravvisa anche nella maggiore difficoltà di espropriazione (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. VI, 10 febbraio 2015 in Diritto & Giustizia 2015, 11 febbraio; Cass. civile, sez. II, 03 febbraio 2015 n. 1902 in Giust. civ. Mass. 2015; Cass. civile, sez. VI, 18 luglio 2014 n. 16498 in Diritto & Giustizia 2014, 21 luglio; Cass. civile, sez. II, 20 ottobre 2008 n. 25490, in Guida al diritto 2008, 48, 53; Cass. civile 16 marzo 1982 n. 1700).

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato e pacifico in causa che, con rogito Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n.341 (trascritto in data 07.11.2012 presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 ai numeri 34326/25897), i coniugi sig. N. Gerardo e sig.ra T. Manuela costituivano fondo patrimoniale, tra l’altro, sugli immobili in piena proprietà al sig. N. Gerardo, siti nel Comune di Torino, Via Cuneo n. 2 bis e, precisamente (cfr. doc. 17 della parte attrice):

- al piano terzo, quarto fuori terra, alloggio composto di ingresso, cucina, camera, soggiorno e servizi, confinante con cortile, vano scala, alloggio sub 28 e via Cuneo, salvo altri;

- al piano interrato, la quart’ultima cantina posta nel corridoio a sinistra delle scale,

confinante con corridoio e altre due cantine, salvo altri;

- al piano interrato, l’ autorimessa confinante con rampa di accesso, corsia di manovra, vano scale e corridoio cantine, salvo altri;

censiti al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 171, particella 746, subalterno 27, categoria A/2, classe 1, vani 4, piano 3 (l’alloggio) ed al foglio 171, particella 746, subalterno 20, categoria C/6, piano S1 (l’autorimessa).

Ora, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in pregiudizio degli interessi del creditore di uno dei coniugi è revocabile, essendo soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498 in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 1). La costituzione del fondo patrimoniale determina, infatti, soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 15 maggio 2014 n. 10641 in Guida al diritto 2014, 26, 58).

La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901, comma 1, c.c., giacché con l’azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all’esercizio delle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 11 marzo 2010 n. 5934 in Guida al diritto 2010, 24, 75).

La parte convenuta costituita sig.ra T. Manuela ha eccepito che, nel caso di specie, difetterebbe il presupposto dell’eventus damni, in quanto:

- alla data della costituzione del fondo gli immobili siti in Torino, via Cuneo n. 2 erano già gravati da un'ipoteca volontaria concessa dal sig. N. in favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, per l’importo di Euro 300.000,00 così come si evince dalla lettura dello stesso atto costitutivo del fondo;

- inoltre, l’immobile in questione era stato acquistato dal sig. N. nel 2004, al prezzo di Euro 138.000,00 (doc. 1 della parte convenuta costituita) e, dunque, il valore dell’ipoteca volontaria concessa era già due volte superiore al valore dell’immobile.

L’eccezione non risulta fondata.

Invero, si deve innanzitutto osservare che il fondo patrimoniale era stato costituito in 31.10.2012 e, dunque, successivamente alla stipulazione dei predetti contratti di fideiussione e subito dopo le diffide di pagamento del 16.04.2012 e del 14.06.2012 e pochi mesi prima del fallimento della società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L., avvenuto in data 18.02.2013.

In secondo luogo, dalla circostanza che l’immobile su cui era stato costituito il fondo patrimoniale fosse gravato da ipoteca volontaria di primo grado concessa nei confronti di MONTE DEI PASCHI DI SIENA non può desumersi l’assenza dell’eventus damni, atteso che tale ipoteca non impedirebbe certo ad UNICREDIT S.p.A., una volta revocato il fondo patrimoniale, di iscrivere ipoteca giudiziale di secondo grado o, comunque, di promuovere pignoramento del predetto bene immobile soddisfacendosi sull’eventuale eccedenza residua rispetto al credito avente privilegio.

Del resto, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., poiché con l’azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia e per la gratuità dell’atto a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 07 luglio 2007 n. 15310 in Il civilista 2010, 12, 49).

In altre parole, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, che, finanche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, con la conseguenza che, avendo l’actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di un bene immobile di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di un debito nei confronti di terzi, il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 04 marzo 2008 n. 5816 in Guida al diritto 2008, 23, 98; Cass. civile, sez. III 17 gennaio 2007 n. 966 in Il civilista 2010, 12, 50).

Dunque, attraverso la predetta costituzione del fondo patrimoniale da parte del debitore sig. N. Gerardo ed il conferimento dei beni di quest’ultimo, la garanzia patrimoniale è stata di fatto sottratta alla disponibilità della parte attrice creditrice.

2.5. C) Presupposto soggettivo della revocatoria è poi la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (c.d. “scientia damni”) e, precisamente, la consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Quale presupposto dell’azione la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo la prova può tuttavia essere data spesso solo attraverso presunzioni (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 19 novembre 2015 n. 23666, in Diritto & Giustizia 2015, 20 novembre: “Quando l’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione. La prova di tale consapevolezza può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni, la cui valutazione è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove giustificata con motivazione esente da vizi logici e giuridici.”; Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2015 n. 18315 in Giust. civ. Mass.2015; Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498 in Diritto & Giustizia 2014, 21 luglio; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546 in Giust. civ. Mass.2014).

Al riguardo è sufficiente provare l’entità del patrimonio e dei debiti quali circostanze obiettive normalmente conosciute da chi gestisce i propri affari o agisce quale amministratore.

Nel caso di specie, la conoscenza del pregiudizio da parte del sig. N. Gerardo, fideiussore e amministratore unico della debitrice principale società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L., intesa quale consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni di credito dell’attuale parte attrice, si evince dal fatto che, come si è detto, quest’ultimo ha costituito il fondo patrimoniale in 31.10.2012 e, dunque, successivamente alla stipulazione dei predetti contratti di fideiussione, subito dopo le diffide di pagamento del 16.04.2012 e del 14.06.2012 e pochi mesi prima del fallimento della società EDILITALIA COSTRUZIONI S.R.L.

Del resto, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 30 giugno 2015 n. 13343 in Giust. civ. Mass. 2015; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. III 07 luglio /07/2007 n. 15310 in Il civilista 2010, 12, 49: nella specie, si trattava di un atto costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario).

In altre parole, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 04 marzo 2008 n. 5816 in Guida al diritto 2008, 23, 98; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. III 17 gennaio 2007 n. 966 in Il civilista 2010, 12, 50).

In particolare, la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori mediante l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. senza alcuna indagine in merito allo scopo ulteriore del debitore nel compimento dell’atto dispositivo; essendo la costituzione di fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente la condizione prevista dal n. 1 dell’art. 2901 c.c. e, riguardo all’elemento soggettivo, è sufficiente che il debitore abbia previsto il pregiudizio del creditore, non essendo richiesta la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 07 ottobre 2008 n. 24757 in Guida al diritto 2008, 43, 24 ed in Il civilista 2010, 12, 49).

2.6. D) Come si è accennato, ai fini della revoca dell’atto può essere necessario che anche il terzo sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Ciò dipende dal carattere oneroso o gratuito dell’atto. Precisamente, la revoca dell’atto a titolo oneroso richiede l’ulteriore presupposto della conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo, mentre la revoca dell’atto a titolo gratuito prescinde da tale conoscenza omissis.

Nel caso di specie, non si richiede tale ulteriore presupposto, trattandosi di atto a titolo gratuito. Invero, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, finanche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901, 1° comma, n. 1), cod. civ., ossia a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2477 in Diritto & Giustizia 2015, 11 febbraio; Cass. civile, sez. VI 10 febbraio 2015 n. 2530 in Giust. civ. Mass. 2015).

In altre parole la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell’ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti, e senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III 22 marzo 2013 n. 7250 in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 1).

2.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, deve dichiararsi l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della società FINO 2 SECURITISATION S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’atto di costituzione dell’atto Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n.341 (trascritto in data 07.11.2012 presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 ai numeri 34326/25897), avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale comprendente gli immobili, siti nel Comune di Torino, Via Cuneo n. 2 bis, siti:

- al piano terzo, quarto fuori terra, alloggio composto di ingresso, cucina, camera, soggiorno e servizi, confinante con cortile, vano scala, alloggio sub 28 e via Cuneo, salvo altri;

- al piano interrato, la quart’ultima cantina posta nel corridoio a sinistra delle scale,

confinante con corridoio e altre due cantine, salvo altri;

- al piano interrato, l’ autorimessa confinante con rampa di accesso, corsia di manovra, vano scale e corridoio cantine, salvo altri;

censiti al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 171, particella 746, subalterno 27, categoria A/2, classe 1, vani 4, piano 3 (l’alloggio) ed al foglio 171, particella 746, subalterno 20, categoria C/6, piano S1 (l’autorimessa).

2.8. Tenuto conto dell’accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, deve ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di TORINO 1 (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di TORINO - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di TORINO 1) di annotare la suddetta declaratoria di inefficacia in margine alla trascrizione del predetto atto Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n. 341, effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di TORINO 1 (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di TORINO - Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1) in data 07.11.2012 ai numeri 34326 Registro Generale e 25897 Registro Particolare.

Infine, deve ordinarsi all’Ufficiale di Stato Civile di Torino di annotare a margine dell’atto di matrimonio dei signori N. Gerardo e T. Manuela la declaratoria di inefficacia del predetto atto di costituzione stipulato con rogito Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n.341.

2.9. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

 

 

3. Sulle spese processuali.

3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto:

- del disposto di cui all’art. 5, comma 1, del citato D.M. n. 55/2014, ai sensi del quale nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie “si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta” pari, nel caso di specie, ad Euro 572.190,90;

- dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. n. 55/2014 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura, e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate);

i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 520.001,00 ad Euro 1.000.000,00”:

Euro 4.388,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 2.895,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 6.445,,00 per la fase istruttoria documentale;

Euro 7.631,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 21.359,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.


P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 33505/2016 R.G. promossa da doBank S.p.A., quale procuratrice della FINO 2 SECURITISATION S.r.l. con socio unico quale avente causa e cessionaria di UNICREDIT S.p.A. (parte attrice) contro la sig.ra T. Manuela (parte convenuta costituita) ed il sig. N. Gerardo (parte convenuta contumace):

1) Dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della società FINO 2 SECURITISATION S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’atto di costituzione dell’atto Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n.341 (trascritto in data 07.11.2012 presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 ai numeri 34326/25897), avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale comprendente gli immobili, siti nel Comune di Torino, Via Cuneo n. 2 bis, siti:

- al piano terzo, quarto fuori terra, alloggio composto di ingresso, cucina, camera, soggiorno e servizi, confinante con cortile, vano scala, alloggio sub 28 e via Cuneo, salvo altri;

- al piano interrato, la quart’ultima cantina posta nel corridoio a sinistra delle scale,

confinante con corridoio e altre due cantine, salvo altri;

- al piano interrato, l’ autorimessa confinante con rampa di accesso, corsia di manovra, vano scale e corridoio cantine, salvo altri;

censiti al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 171, particella 746, subalterno 27, categoria A/2, classe 1, vani 4, piano 3 (l’alloggio) ed al foglio 171, particella 746, subalterno 20, categoria C/6, piano S1 (l’autorimessa).

2) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di TORINO 1 (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di TORINO - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di TORINO 1) di annotare la suddetta declaratoria di inefficacia in margine alla trascrizione del predetto atto Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n.341, effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di TORINO 1 (Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di TORINO - Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1) in data 07.11.2012 ai numeri 34326 Registro Generale e 25897 Registro Particolare.

3) Ordina all’Ufficiale di Stato Civile di Torino di annotare a margine dell’atto di matrimonio dei signori N. Gerardo e T. Manuela la declaratoria di inefficacia del predetto atto di costituzione stipulato con rogito Notaio Silvia F. di Rivoli in data 31 ottobre 2012, Repertorio n. 508 e Raccolta n. 341.

4) Dichiara tenuta e condanna le parti convenute signori N. Gerardo e T. Manuela, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 23.100,52= (di cui Euro 21.359,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi  della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono  nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 26 settembre 2018.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA