Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3458 - pubb. 21/03/2011

Collocamento fuori sede e a distanza e contratti swap

Tribunale Torino, 08 Marzo 2011. Pres., est. Maria Dolores Grillo.


Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione del legale rappresentante della società - Efficacia confessorie - Esclusione esonero dell'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche.

Intermediazione finanziaria - Collocamento di strumenti finanziari - Contratti conclusi fuori sede o a distanza - Nozione e interpretazione - Accordo tra emittente e intermediario - Applicazione della normativa a contratti swap tra intermediario e investitore - Esclusione.



In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante che la società dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari – pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo – esonera l’intermediario stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione. (Emanuele Balbo di Vinadio) (riproduzione riservata)

L'attività di collocamento di strumenti finanziari o di gestioni di portafogli tramite contratti conclusi fuori sede o collocati a distanza prevista dall'articolo 30 del TUF si caratterizza per essere un accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, accordo finalizzato all'offerta al pubblico di strumenti finanziari emessi a determinate condizioni di prezzo e di tempo. Non rientra pertanto nella nozione di collocamento la stipula di contratti derivati (nella specie swap) tra intermediario e investitore ai quali non è pertanto applicabile la speciale disciplina che prevede la facoltà di recesso e la nullità del contratto e non la preveda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Emanuele Balbo di Vinadio


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