Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18118 - pubb. 04/10/2017

Bancarotta e divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, comma 3, l.f.: illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale, 17 Luglio 2017, n. 205. Est. Lattanzi.


Fallimento – Bancarotta – Concorso di circostanze – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, l.f. – Illegittimità costituzionale



Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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