Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20865 - pubb. 01/12/2018

Produzione di materiale pedopornografico e reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p.

Cassazione Sez. Un. Penali, 15 Novembre 2018, n. 51815. Est. Andronio.


Produzione di materiale pedopornografico - Reato di cui all'art. 600-ter, comma 1 c.p. - Accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale - Necessità - Esclusione



Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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