Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22393 - pubb. 26/09/2019

Patrocinio a spese dello Stato e istanza di liquidazione dopo la chiusura del giudizio di merito

Cassazione civile, sez. II, 09 Settembre 2019, n. 22448. Est. Criscuolo.


Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Istanza di liquidazione presentata dopo provvedimento di merito – Ammissibilità

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Istanza di liquidazione presentata dopo provvedimento di merito – Decadenza – Esclusione

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Istanza di liquidazione presentata dopo provvedimento di merito – Perdita potestas decidendi – Esclusione

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Istanza di liquidazione presentata dopo provvedimento di merito – Perdita potestas decidendi – Esclusione

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Finalità sollecitatoria – Fondamento



L'art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.

L’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla pronuncia definitiva nel giudizio di merito, è ammissibile atteso che non risulta soggiacere ad alcuna decadenza, atteso che l’art. 83, co. 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dall'art. 71 dello stesso DPR che, per l’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni.

Deve escludersi che vi sia l’esaurimento del potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso dopo la conclusione del procedimento, considerata la differenza ontologica che si ravvisa tra la liquidazione del compenso del c.t.u. e quella disposta a favore del difensore che ha assistito la parte ammessa al beneficio, in quanto la prima attiene in ultima analisi alla regolamentazione degli oneri processuali tra le parti in giudizio, le quali sono tenute a farsi carico delle spese per gli importi riconosciuti al c.t.u.; viceversa, la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015), ed al quale le parti rimangono totalmente estranee.

Deve escludersi che vi sia l’esaurimento del potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso dopo la conclusione del procedimento, considerata la differenza ontologica che si ravvisa tra la liquidazione del compenso del c.t.u. e quella disposta a favore del difensore che ha assistito la parte ammessa al beneficio, che si riverbera anche sul piano processuale essendosi rimarcato che, mentre nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico sono litisconsorti necessari tutte le parti processuali (cfr. Cass. 7528/2006), nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 al decreto di liquidazione del compenso del difensore è controparte necessaria solamente il Ministero della Giustizia, quale unico titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento (Cass. S.U. n. 8516/2012).

A favore della tesi che opina nel senso che la funzione della novella di cui all’art. 83, co. 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 sia essenzialmente sollecitatoria, al fine di raccomandare ai difensori ed al giudice, ai primi di immediatamente attivarsi per la richiesta di liquidazione, ed ai secondi di altrettanto rapidamente decidere sulla liquidazione, in prossimità della definizione della causa dinanzi a sé, potendo in tal modo meglio apprezzare la natura e la qualità delle prestazioni rese dall'avvocato, non deve trascurarsi la circostanza che, a fronte della presentazione della domanda di liquidazione dei compensi, potrebbe emergere la necessità di disporre gli accertamenti di cui agli artt. 79, co. 3, e 127, co. 4, D.P.R. n. 115/2002 per verificare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, con la conseguenza che aderendo alla tesi della decadenza del potere decisionale una volta definito il merito della causa, il giudice, per non perdere il potere di delibare sull'istanza di liquidazione, dovrebbe attendere l'esito di tali indagini (spesso di non poco momento) prima di pronunciare il provvedimento destinato a chiudere il processo innanzi a sè, con probabili dilatazioni dei tempi decisori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Conformi:
Tribunale Paola, 14 Ottobre 2016. Est. Caroleo.
Tribunale Mantova, 22 Settembre 2016. Est. Pagliuca.


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