Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23619 - pubb. 22/05/2020

Liquidazione coatta amministrativa: Escluso l'equo indennizzo per eccessiva durata del processo

Corte Costituzionale, 05 Febbraio 2020, n. 12. Pres. Carosi. Est. Morelli.


Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Violazione della ragionevole durata del processo - Esclusione dal diritto all'indennizzo, in base all'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, per le procedure concorsuali di carattere amministrativo



Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludono la configurabilità del diritto all'equo indennizzo per eccessiva durata in caso di procedure di liquidazione coatta amministrativa. Il rimettente ha ritenuto che l'espressione "procedura concorsuale", come comprensiva anche della liquidazione coatta amministrativa, trovi ostacolo non superabile nel diritto vivente, diversamente orientatosi.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015). (massima ufficiale)


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