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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24716 - pubb. 09/01/2021.

Intermediazione finanziaria, IRS e proroga della giurisdizione in favore delle Corti inglesi


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Dicembre 2020. Pres. Curzio. Est. Di Marzio.

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Master Agreement ISDA – Clausola di proroga della giurisdizione in favore delle corti inglesi – Responsabilità precontrattuale – Sussiste la competenza del giudice italiano


In tema di intermediazione finanziaria, quando la domanda formulata in via principale è fondata su un titolo precontrattuale per violazione degli obblighi informativi e dei doveri di correttezza e trasparenza, la clausola di proroga della giurisdizione in favore delle Corti inglesi contenuta nell’ISDA Master Agreement non si applica, essendo tale clausola riferibile solo alle controversie attinenti in senso stretto al contratto, tanto più se l’evento dannoso si è verificato in Italia, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del Reg. CE n. 44/2001 perché la regola del locus commissi delicti trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)

(Conferma Appello di Milano, 13 novembre 2018, la quale, a sua volta, conferma Trib. Milano 13 settembre 2016) 

Segnalazione dell’Avv. Marco Dalla Zanna



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