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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23173 - pubb. 08/02/2020.

Il termine assegnato dal giudice per la mediazione non ha natura perentoria


Appello di Firenze, 13 Gennaio 2020. Pres. Sgambati. Est. Isabella Mariani.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata disposta dal giudice – Termine per instaurare il procedimento di mediazione – Natura processuale perentoria – Esclusione

Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione delegata disposta dal giudice – Tardivo avvio del procedimento di mediazione rispetto al termine di giorni 15 di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 assegnato dal giudice – Improcedibilità dell’opposizione – Non sussiste


Il termine assegnato dal giudice per l'esperimento del procedimento di mediazione non ha natura perentoria.

Il termine di 15 giorni è ordinatorio e non perentorio perché tale non è indicato dalla legge (art. 152 II comma c.p.c.) né la perentorietà si desume dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perché quanto rileva non è la instaurazione, ma lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La improcedibilità della azione non può essere dichiarata se non comminata dalla legge. Le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica.
La improcedibilità è comminata dall’art. 5, comma 2 e comma 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione non per la tardiva (presunta) instaurazione del giudizio.

È l’esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della azione davanti al Giudice ordinario e nel caso di specie la mediazione iniziata solo con 15 giorni di ritardo rispetto al termine (ordinatorio) ha avuto regolare sviluppo e si è conclusa.

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