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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24662 - pubb. 18/12/2020.

Inammissibilità del procedimento d’urgenza nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa


Tribunale di Verona, 07 Agosto 2020. Est. Vaccari.

Ricorso ex art. 700 c.p.c. diretto ad ottenere l’accertamento della illegittimità dell’ordinanza di sospensione della patente - Sua ammissibilità - Esclusione per difetto di residualità


E’ inammissibile per difetto di residualità il ricorso ex art. 700 c.p.c. con il venga chiesto l’accertamento della illegittimità della ordinanza prefettizia che ha disposto la sospensione in via cautelare della patente di guida ai sensi dell’art. 223, comma 1, C.d.S. poiché avverso tale provvedimento può proporsi opposizione ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. c) e chiedersi la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

N.4297 /2020 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

TERZA SEZIONE civile

 

Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

omissis

 

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6 luglio;

Rilevato di dover ribadire l’inammissibilità, per difetto di residualità, del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal ricorrente, che era stata evidenziata da questo giudice già nel decreto di fissazione di udienza;

che infatti il ricorrente si duole dell’illegittimità della ordinanza prefettizia dell’8 febbraio 2018 che ha disposto la sospensione in via cautelare della sua partente di guida ai sensi dell’art.223, comma 1, C.d.S. tanto da aver richiesto l’adozione di una pronuncia che accerti tale illegittimità nelle conclusioni;

Che pertanto il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione avverso tale provvedimento davanti a questo Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 5, lett. c) d. lgs. 150/2011, chiedendo la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 150/2011;

che a tale conclusione non osta in nessun modo il provvedimento del Tribunale di Milano che il ricorrente ha citato a sostegno del suo assunto poiché tale precedente ha riconosciuto l’ammissibilità del procedimento d’urgenza solo implicitamente senza quindi farsi carico di esporre le ragioni che consentirebbero di superare il predetto rilievo;

che invero è consolidato l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale: “Avverso l'ordinanza del prefetto che dispone l'applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l'opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981” Cassazione civile sez. II, 11/04/2006, n.8466; Cass. 19 aprile 2004 n. 7459; Cass. 19 febbraio 2004 n. 3332);

che peraltro non va sottaciuto che non risulta nemmeno che le richieste di restituzione della partente inoltrate dal difensore del A. alla prefettura di Verona a gennaio di quest’anno siano state rigettate da tale organo amministrativo, contrariamente a quanto asserito dal A., non essendo stato prodotto un provvedimento di diniego, che avrebbe parimenti potuto essere opposto ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 150/2011;

che nulla va disposto sulle spese del procedimento data la mancata costituzione in giudizio della resistente;

 

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe. Nulla sulle spese.

Verona 07/08/2020