Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1318 - pubb. 02/10/2008

Cessazione della materia del contendere e revoca del decreto monitorio

Tribunale Torino, 11 Marzo 2008. Est. Di Capua.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Cessazione della materia del contendere successiva alla notifica del decreto – Revoca del decreto – Necessità.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Pagamento della somma ingiunta parte prima e parte dopo la notifica del decreto – Revoca del decreto – Necessità – Onere delle spese – Unicità del procedimento.



Posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza il decreto deve essere revocato. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Qualora il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paghi parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione dovrà essere accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto dovrà essere revocato, e l’onere delle spese regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso ed all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione volta a regolare quelle della fase monitoria. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

-Con atto di citazione in opposizione datato 21.06.2006 ritualmente notificato in data 22.06.2006, la società L. E C. S.a.s., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la ditta P.C. di R.S., in persona del titolare sig. S. R., esponendo:

·                  che, su ricorso depositato dalla ditta P.C. di R.S., in persona del titolare sig. S. R., il Tribunale di Torino, con decreto n. 4345/06 datato 26.04.2006, depositato in data 02.05.2006, ingiungeva alla società L. E C. S.a.s., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di € 7.419,00=, per mancato pagamento del saldo di cui alla fattura n. 31 del 31.03.2005 di € 1.675,20=, della fattura n. 44 del 30.04.2005 di € 1.347,00= e della fattura n. 60 del 31.05.2005 di € 7.119,00=, oltre interessi legali di mora, nonché le spese della procedura monitoria e successive occorrende;

·                  che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato;

·                  che, infatti, tra le attuali parti in causa sussisteva un rapporto commerciale di lunga data, per cui la ditta P.C. forniva alla società L. E C. S.a.s. materiali tessili e relativi accessori;

·                  che nel 2005 la ditta P.C. emetteva nei confronti della società L. E C. S.a.s. n. 3 fatture (n. 31 del 31.03.05; n. 44 del 30.04.05; n. 60 del 31.05.05) per il complessivo importo di € 10.141,20;

·                  che, in merito al pagamento dell’intero importo capitale la società L. E C. S.a.s. chiedeva di poter adempiere in 12 rate mensili, mediante bonifico bancario effettuato al 15 di ogni mese con decorrenza da febbraio 2005 (doc. n. 1);

·                  che la proposta veniva riscontrata dal legale della convenuta in opposizione, che evidenziava la disponibilità della propria cliente ad accettare una definizione amichevole della pendenza (doc. n. 2);

·                  che si avviava così tra le parti una trattativa volta alla definizione stragiudiziale della questione;

·                  che l’accordo veniva raggiunto in merito alla corresponsione del dovuto in n. 8 rate mensili con decorrenza dal 15 febbraio 2006 al 15 settembre 2006 (doc. nn- 3-5);

·                  che, correttamente ed in esecuzione di quanto convenuto, la società L. E C. S.a.s. provvedeva ad effettuare i versamenti mensili, alle singole scadenze pattuite (docc. 6-9);

·                  che i pagamenti, effettuati con tali modalità, venivano eseguiti dalla società L. E C. S.a.s. dal febbraio 2006 continuativamente fino a maggio 2006 e venivano accettati per ben quattro mesi dalla ditta P.C. senza contestazione alcuna;

·                  che, peraltro, proprio a maggio, dopo aver già onorato al pagamento della quarta rata, la società L. E C. S.a.s. riceveva la notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, con cui controparte richiedeva il pagamento dell’importo di € 7.419,00 sulla base delle fatture di cui sopra;

·                  che la società L. E C. S.a.s. aveva dunque puntualmente onorato le singole scadenze mensili ma, nonostante ciò, le era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto;

·                  che la ditta P.C., ricevendo i primi quattro versamenti aveva tacitamente accettato, per importi e modalità, i pagamenti eseguiti dalla società L. E C. S.a.s.;

·                  che, ciò nonostante, la società L. E C. S.a.s., intendendo onorare il proprio impegno, provvedeva ad effettuare anche il pagamento della rata di giugno 2006 (doc. 10);

·                  che, inoltre, la ditta P.C. dava atto di aver ricevuto acconti per € 2.722,00=, laddove la società L. E C. S.a.s. aveva effettuato pagamenti per complessivi € 6.805,00= (docc. 6-10).

Pertanto, parte attrice-opponente concludeva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

-Si costituiva in Cancelleria parte convenuta-opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta e documenti, esponendo:

·                  che, essendo rimaste insolute le scadenze previste nelle relative fatture ( e di cui al riepilogo allegato sub 1), ed essendo rimasti inascoltati i numerosi amichevoli solleciti telefonici, la ditta creditrice si rivolgeva all’Avv. P. perchè procedesse legalmente al recupero;

·                  che veniva quindi inviata una formale diffida ad adempiere con raccomandata 27/12/05 (doc. 2) cui controparte dava riscontro in data 10/1/06 (doc. 3) evidenziando la sua “viva sorpresa” per il sollecito ricevuto e proponendo un pagamento in 12 rate mensili a decorrere dal 15.02.2006;

·                  che a tale missiva rispondeva in data 20/1/2006 la ditta creditrice (doc. 4), a mezzo del proprio legale, comunicando la disponibilità a un rientro rateizzato (per un totale di € 11.278,00 comprensivo di interessi di mora e spese legali) per un massimo di sei rate mensili di € 1.879,67 a decorrere dal 30.01.2006, condizionatamente però al rilascio di una specifica garanzia cambiaria;

·                  che parte debitrice replicava in data 23/1/2006 (doc. 5) comunicando che al massimo poteva disporre un pagamento in 8 rate mensili a decorrere dal 15 febbraio, ma senza “accettare clausole che andrebbero a creare complicazioni in una situazione come quella attuale”;

·                  che l’Avv. P. in data 27/1/2006 inviava a controparte un fax del seguente letterale tenore (doc. 6) : “...In riscontro al Vs. fax del 23 c.m., Vi informo che il mio cliente in ultima istanza, è disposto ad accettare una rateizzazione del debito in otto rate mensili di € 1.420,00 caduna (per capitale interessi e spese) a decorrere dal prossimo 15 febbraio e fino al 15 settembre 2006 a condizione che i pagamenti, salvo il primo da effettuarsi in contanti, siano garantiti da effetti con le modalità già evidenziate nella mia del 20 c.m.. Resto in attesa della Vs. accettazione integrale entro il 31 c.m., in difetto procederò giudizialmente senza ulteriori avvisi”;

·                  che, purtroppo, controparte pur impegnandosi in qualche modo ad effettuare un primo pagamento con bonifico il 15/2/2006 ribadiva la propria contrarietà a rilasciare “alcun titolo di credito a garanzia”;

·                  che seguivano nel tempo alcuni bonifici di parte debitrice e più esattamente :

15/02/06 € 680,50

20/02/06 € 680,50

23/03/06 € 680,50

28/03/06 € 680,50

·                  che, pertanto, la ditta P.C., essendo mancata la garanzia richiesta, e avendo di fatto constatato che non solo la società debitrice non rispettava le scadenze temporali cui si era impegnata (15 del mese), ma neppure versava gli importi mensilmente richiestile (versava € 1.361 anziché € 1.420), disponeva di dare avvio alla procedura ingiunzionale;

·                  che il decreto ingiuntivo opposto veniva notificato al debitore in data 18/5/2006, ma questi continuava comunque a fare i suoi consueti versamenti e più precisamente:

20/04/06 € 680,50

19/05/06 € 680,50

23/05/06 € 680,50

21/06/06 € 1.361,00

22/07/06 € 680,50

26/07/06 € 680,50

·                  che, pertanto, l’opposizione avversaria era del tutto defatigatoria e si fondava su un unico argomento: il raggiunto accordo tra creditore e debitore circa una rateizzazione del debito, accordo conseguito con scambio di corrispondenza e la cui conferma sarebbe persino avvenuta, ad avviso dell’opponente, nel senso che “ove controparte avesse inteso contestare per qualsiasi ragione il pagamento pur effettuato dall’esponente, ben avrebbe potuto rifiutare i versamenti a partire dal primo eseguito”;

·                  che era invece evidente, come dalla prodotta documentazione relativa agli epistolari, che l’ultima possibile disponibilità del creditore aveva le modalità indicate nella lettera 27/1/2006 (doc. 6) : a) pagamento in otto rate mensili a scadenza dal 15 febbraio dell’importo di €1.420,00; b) rilascio di effetti cambiari a garanzia; ma nessuna di tali modalità risultava integralmente adempiuta;

·                  che esisteva nelle produzioni in atti idonea documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere e che comunque a tutt’oggi la P.C. risultava ancora creditrice della somma di capitali € 2.655,70 (importo iniziale € 10.141,20 – 7.485,50 totale versamenti effettuati), nonché degli interessi moratori calcolati alla data del 15/10/2006 ed ex adverso riconosciuti (v. pag. 4 citazione) per € 636,80 complessivi, nonché delle spese legali liquidate nel decreto e successive occorse pari a € 1.191,29 (iva e cpa comprese).

Pertanto, parte convenuta-opposta concludeva chiedendo l’accoglimento delle seguenti domande:

“ previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto,

nel merito respingere l’opposizione avversaria perchè inammissibile infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque in ogni caso condannare l’opponente a pagare le somme dallo stesso ancora dovute alla convenuta opposta in relazione al decreto ingiuntivo pari a capitali residui € 2.655,70, interessi di mora € 638,80 alla data del 15/10/2006, spese legali del decreto ingiuntivo liquidate e successive occorse, oltre interessi moratori a decorrere dal 16/10/2006 nella misura di cui al D. Lgl. 9/10/02 n. 231 sulle somme capitali ancora dovute a tale data.

Con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura dal Giudice determinanda e che si propone nella cifra di € 500,00 per spese legali stragiudiziali ex art. 6 D. Lgl. 231/02.”

-All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c. in data 1.12.2006 l’Avv. C., in nome e per conto della società L. E C. S.a.s., produceva bonifico di pagamento effettuato dalla società medesima a favore della ditta P.C. di € 2.722,00=.

Parte convenuta-opposta chiedeva anche la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., controparte si opponeva ed il Giudice Istruttore si riservava.

-Con Ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 04.12.2006 il Giudice Istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza ai sensi dell’art. 183, 3° comma e 185 c.p.c. .

-All’udienza in data 9.03.2007 così fissata comparivano personalmente il sig. A.F. (legale rappresentante della società attrice in opposizione) ed il sig. S. R. (convenuto in opposizione), ma il tentativo di conciliazione dava esito negativo.

Nella medesima udienza il sig. S. R. dava atto che, con gli ultimi versamenti aventi valuta 30.11.2006 e 01.12.2006, la società L. E C. S.a.s. aveva integralmente versato l’importo capitale e gli interessi di mora così come liquidati in decreto ingiuntivo.

-Il Giudice Istruttore, su richiesta di parte attrice-opponente, concedeva alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che erano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

-All’udienza del 5.06.2007 le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

-Infine, all’udienza in data 30.11.2007 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente al 01° marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

·                  dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

·                  dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .

2) Sulla cessazione della materia del contendere.

Ciò premesso, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto dev’essere revocato.

I. Invero, come si è detto, all’udienza in data 9.03.2007 è comparso personalmente il sig. S. R., titolare della ditta P.C., dando atto che, con gli ultimi versamenti con valuta 30.11.2006 e 01.12.2006, la società L. E C. S.a.s. ha integralmente versato l’importo capitale e gli interessi di mora così come liquidati in decreto ingiuntivo.

II. In corso di causa è quindi venuto meno l’ interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito relativo al capitale ed agli interessi portato dal decreto ingiuntivo opposto.

Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell’azione” espressamente enunciata dall’art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.

L’interesse cui fa riferimento la norma citata non dev’essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell’ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l’attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901).

Più esattamente, l’interesse ad agire consiste nell’affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177).

In altre parole ancora, l’interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.

III. Inoltre, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line).

In particolare, meritano di essere richiamate le seguenti pronunce della Cassazione:

·                  “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d’ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).

·                  “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e contraddire, che consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).

·                  “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall’obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, si esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l’interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 6);

Lo stesso Tribunale Torino ha recentemente affermato che “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).

IV. Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell’opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772).

La Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984).

V. Nel caso di specie, avendo la società L. E C. S.a.s. pacificamente corrisposto alla ditta P.C. l’importo capitale e gli interessi di mora così come liquidati in decreto ingiuntivo, dev’essere innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire delle parti relativamente al suddetto credito, venendo meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dalla convenuta-opposta, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.

Inoltre, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere revocato in quanto, secondo quanto si è detto in precedenza, trattandosi di cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto conseguenza dell’integrale pagamento del capitale e degli interessi portati dal decreto ingiuntivo opposto e, dunque, di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata, comportante inoltre la carenza sopravvenuta di interesse, viene travolta necessariamente anche la pronunzia (suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria.

3) Sulle spese processuali.

I. Come si è accennato, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).

Con particolare riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si è detto in precedenza, la Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984).

II. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato quanto segue:

-a seguito della fornitura di materiali tessili e relativi accessori da parte della ditta P.C. nei confronti della società L. E C. S.a.s., la prima emetteva le seguenti fatture, per il complessivo importo di € 10.141,20=:

·                  fattura n. 31 del 31.03.2005 di € 1.675,20=, con la seguente modalità di pagamento: “Ricevuta bancaria 60 gg. F.M.” (cfr. doc. 9/1 di parte convenuta-opposta);

·                  fattura n. 44 del 30.04.2005 di € 1.347,00=, con la seguente modalità di pagamento: “Ricevuta bancaria 60 gg. F.M.” (cfr. doc. 9/2 di parte convenuta-opposta);

·                  fattura n. 60 del 31.05.2005 di € 7.119,00=, con la seguente modalità di pagamento: “Ricevuta bancaria 60/90/120 gg. F.M.” (cfr. doc. 9/3 di parte convenuta-opposta);

-peraltro, non avendo la società L. E C. S.a.s. provveduto al pagamento delle suddette fatture entro i termini previsti, la ditta P.C., a mezzo del proprio legale, con raccomandata in data 27/12/2005 inviava alla controparte una formale diffida ad adempiere, per un totale di € 10.904,35=, di cui € 10.141,20= per capitale ed il resto per interessi di mora spese legali (cfr. doc. 2 e doc. 9/4 della convenuta-opposta);

-con lettera raccomandata a.r. in data 10/01/2006 (cfr. doc. 1 di parte attrice-opponente e doc. 3 di parte convenuta-opposta) la società L. E C. S.a.s. riscontrava la predetta lettera, evidenziando la sua “viva sorpresa” per il sollecito ricevuto e proponendo un pagamento “in 12 rate mensili, mediante bonifico bancario il giorno 15 a decorrere dal mese di febbraio 2006”;

-con lettera raccomandata a.r. in data 20/01/2006 (cfr. doc. 2 di parte attrice-opponente e doc. 4 di parte convenuta-opposta) la ditta P.C., a mezzo del proprio legale, comunicava la disponibilità ad accettare l’amichevole definizione della pendenza alle seguenti condizioni:

·                  rateizzazione dell’importo dovuto, pari ad € 11.278,00= comprensivo di interessi di mora e spese legali, in sei rate mensili a scadenza fine mese a decorrere dal 30.01.2006 e, quindi, fino al 30.06.2006;

·                  rilascio di garanzia cambiaria con l’avvertimento che l’inadempimento anche di una sola rata faceva cadere dal beneficio del termine;

-con lettera raccomandata a.r. in data 23/01/2006 (cfr. doc. 3 di parte attrice-opponente e doc. 5 di parte convenuta-opposta) la società L. E C. S.a.s. riscontrava la predetta lettera, comunicando:

·                  che il primo pagamento non poteva avvenire prima del 15.02.2006 e

·                  che le rate “per trovarsi d’accordo entrambi, possono essere ridotte ad un massimo di 8” ;

·                  che era“inutile accettare clausole che andrebbero a creare complicazioni in una situazione come quella attuale”;

-con lettera fax in data 27/01/2006 (cfr. doc. 4 di parte attrice-opponente e doc. 6 di parte convenuta-opposta) la ditta P.C., a mezzo del proprio legale, comunicava quanto segue: “...In riscontro al Vs. fax del 23 c.m., Vi informo che il mio cliente in ultima istanza, è disposto ad accettare una rateizzazione del debito in otto rate mensili di € 1.420,00 caduna (per capitale interessi e spese) a decorrere dal prossimo 15 febbraio e fino al 15 settembre 2006 a condizione che i pagamenti, salvo il primo da effettuarsi in contanti, siano garantiti da effetti con le modalità già evidenziate nella mia del 20 c.m.. Resto in attesa della Vs. accettazione integrale entro il 31 c.m., in difetto procederò giudizialmente senza ulteriori avvisi”;

-con lettera raccomandata a.r. sempre in data 27/01/2006 (cfr. doc. 5 di parte attrice-opponente) la società L. E C. S.a.s. riscontrava la predetta lettera, ringraziando per la disponibilità offertale ma riferendo che non avrebbe rilasciato alcun titolo di credito;

-seguivano quindi i seguenti bonifici da parte della società L. E C. S.a.s. in favore della ditta P.C.:

·                  in data 14/02/2006-15/02/2006 € 680,50 (cfr. doc. 6 di parte attrice-opponente e doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 20/02/2006 € 680,50 (cfr. doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 23/02/2006 € 680,50 (cfr. doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 15/03/2006-28/03/2006 € 680,50 (cfr. doc. 7 di parte attrice-opponente e doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 18/04/2006-20/04/2006 € 680,50 (cfr. doc. 8 di parte attrice-opponente e doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 16/05/2006-22/05/2006 € 680,50 (cfr. doc. 9 di parte attrice-opponente e doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 23/05/2006 € 680,50 (cfr. doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 19/06/2006-21/06/2006 € 1.361,00 (cfr. doc. 10 di parte attrice-opponente e doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 25/07/2006 € 680,50 (cfr. doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 25/07/2006 € 680,50 (cfr. doc. 7 di parte convenuta-opposta);

·                  in data 30/11/2006 € 680,50 (come ammesso dalla convenuta-opposta);

·                  in data 01/12/2006 € 2.722,00 (come dichiarato da parte attrice-opponente all’udienza in data 01.12.2006 ed ammesso dalla convenuta-opposta);

-in data 12/04/2006 la ditta P.C. depositava il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 7.419,00=, detratti gli acconti fino ad allora ricevuti, pari a complessivi € 2.722,00=;

-in data 02/05/2006 il Tribunale di Torino emetteva il decreto ingiuntivo opposto, che veniva notificato alla società L. E C. S.a.s. a mezzo posta.

III. Ciò chiarito, non possono quindi ritenersi fondate le eccezioni proposte da parte attrice-opponente, secondo cui tra le parti sarebbe stato raggiunto un accordo in merito alla corresponsione del dovuto in n. 8 rate mensili con decorrenza dal 15 febbraio 2006 al 15 settembre 2006 e, in esecuzione di quanto convenuto, la società L. E C. S.a.s. avrebbe dunque provveduto ad effettuare i versamenti mensili, alle singole scadenze pattuite.

Infatti, a seguito della lettera fax in data 27/01/2006 inviata dal legale della ditta P.C. (cfr. doc. 4 di parte attrice-opponente e doc. 6 di parte convenuta-opposta) con la quale si informava che quest’ultima era disposta ad accettare una rateizzazione del debito in otto rate mensili di € 1.420,00 cadauna (per capitale interessi e spese) a decorrere dal prossimo 15 febbraio e fino al 15 settembre 2006 a condizione che i pagamenti, salvo il primo da effettuarsi in contanti, fossero garantiti da effetti cambiari, non era stato raggiunto alcun accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall’art. 1326 c.c. .

In primo luogo, infatti, la società L. E C. S.a.s., con lettera raccomandata a.r. sempre in data 27/01/2006 (cfr. doc. 5 di parte attrice-opponente) riscontrava la predetta lettera, ringraziando per la disponibilità offertale ma riferendo che non avrebbe rilasciato alcun titolo di credito.

In secondo luogo, i bonifici effettuati dalla società L. E C. S.a.s. in favore della ditta P.C. non erano pari € 1.420,00= cadauno.

In terzo luogo, non sempre sono state rispettate le scadenze del 15 di ogni mese.

Infine, il saldo è avvenuto soltanto in data 01/12/2006 con il bonifico di € 2.722,00 (come dichiarato da parte attrice-opponente all’udienza in data 01/12/2006 ed ammesso dalla convenuta-opposta) e, dunque, ben oltre la data del 15/09/2006.

V. In definitiva, la società L. E C. S.a.s. si è resa inadempiente alle obbligazioni di corrispondere i pagamenti secondo le modalità indicate nelle 4 citate fatture.

Inoltre, la società L. E C. S.a.s. non ha mai accettato -né espressamente né per fatti concludenti- la proposta transattiva inviatale dalla ditta P.C. con la citata lettera fax in data 27/01/2006 (cfr. doc. 4 di parte attrice-opponente e doc. 6 di parte convenuta-opposta).

Non può condividersi, del resto, l’eccezione di parte attrice-opponente, secondo cui la ditta P.C., ricevendo i primi quattro versamenti, avrebbe “tacitamente accettato”, per importi e modalità, i pagamenti eseguiti dalla società L. E C. S.a.s. In realtà, l’attuale convenuta-opposta ha semplicemente ricevuto tali pagamenti in acconto sul maggior credito vantato, senza “accettare” alcuna proposta transattiva di controparte.

Del resto, nella più volte citata proposta transattiva inviata a parte attrice-opponente dalla ditta P.C. con la lettera fax in data 27/01/2006, era stato precisato testualmente quanto segue: “Resto in attesa della Vs. accettazione integrale entro il 31 c.m., in difetto procederò giudizialmente senza ulteriori avvisi”. Dunque, non avendo parte attrice-opponente accettato la suddetta proposta né espressamente né tacitamente, la convenuta-opposta ha depositato il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.

V. Tenuto conto dei rilievi che precedono, dovendosi ravvisarsi una soccombenza virtuale in capo alla società L. E C. S.a.s., quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte:

·                  le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 719,00= oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende;

·                  le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo.

In favore della ditta P.C. non può invece riconoscersi anche il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, non avendo la convenuta-opposta provato di aver effettivamente effettuato un esborso in tal senso e, inoltre, dovendosi ritenere tali costi ricompresi nella misura degli onorari e diritti liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 19384/06 R.G. promossa dalla società L. E C. S.a.s., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore (parte attrice-opponente) contro la ditta P.C. di R.S., in persona del titolare sig. S. R. (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara cessata la materia del contendere.

2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4345/06 datato 26.04.2006, depositato in data 02.05.2006.

3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice-opponente società L. E C. S.a.s., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 719,00= oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.

4) Dichiara tenuta e condanna parte attrice-opponente società L. E C. S.a.s., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 3.617,00= (di cui € 1.177,00= per diritti ed € 2.440,00= per onorari), oltre al 12,5% su diritti ed onorari quale rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 Tariffa forense, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente Sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino in data 11 marzo 2008.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA


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