Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14466 - pubb. 17/03/2016

Per la validità dell’atto introduttivo del giudizio è sufficiente la provenienza da un difensore munito di mandato

Tribunale Torino, 22 Gennaio 2016. Est. Di Capua.


Atto introduttivo del giudizio – Mancata sottoscrizione del difensore – Sussistenza di altri elementi idonei a indicare la provenienza dal difensore – Nullità dell’atto – Esclusione



La mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma degli artt. 163, ult. comma e 125, 1° comma, c.p.c., non determina la nullità dell’atto, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perché in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 06/04/2006 n. 8042 in Giust. civ. 2007, 7-8, I, 1719). (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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