Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8057 - pubb. 12/11/2012

Applicazione dei parametri all'attività non ancora conclusa e distinzione tra il primo e il secondo grado del giudizio

Tribunale Verona, 16 Ottobre 2012. Est. Vaccari.


Spese di lite - Liquidazione giudiziale degli onorari del difensore - Applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al tempo in cui è stata condotta a termine la prestazione professionale - Distinzione dell'attività professionale tra il primo e il secondo grado di giudizio.

Distrazione delle spese - Compatibilità della disposizione con il regime dei compensi di cui al DM n. 140/2012 e con la nuova disciplina che stabilisce la prevalenza dell'accordo tra cliente e professionista - Sussistenza.



La liquidazione giudiziale degli onorari del difensore deve avvenire con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (Cass. 19 dicembre 2008, n. 29880 e Cass. 3 agosto 2007, n. 17059); quanto ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 140/2012, gli stessi devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale del compenso avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte stata svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. sez. un. 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406). (Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato la tariffa professionale abrogata per l'attività relativa al primo grado di giudizio in quanto svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012, mentre ha applicato i nuovi parametri per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di appello ancora pendente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disciplina di cui all'articolo 93 c.p.c., relativa alla distrazione delle spese liquidate a favore del difensore, è applicabile anche dopo l'introduzione del regime dei parametri di cui al DM n. 140/2012 e pur a fronte del primato dell'accordo tra professioniste cliente sull'entità del compenso spettante al primo. Infatti, la facoltà riconosciuta dalla disposizione in esame al difensore della parte vittoriosa di soddisfare direttamente nei confronti del soccombente il proprio credito per la prestazione giudiziale è pienamente compatibile con l’esistenza di un accordo tra i primi due che abbia disciplinato tale profilo in modo difforme. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 93 c.p.c.


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