Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 113 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Bologna, 21 Ottobre 2004. Est. Florini.


Nuovo processo societario – Società a responsabilità limitata – Irregolarità nella gestione sociale – Ricorso al tribunale per la revoca dell’amministratore unico – Inammissibilità.



Nella più recente disciplina delle società a responsabilità limitata non è ravvisabile uno strumento quale quello previsto dal previgente art. 2467, co. 2° c.c., per cui deve ritenersi inammissibile il ricorso del socio volto ad ottenere dal tribunale la convocazione dell’assemblea per provvedere alla revoca dell’amministratore unico ed alla nomina del nuovo amministratore. Il silenzio della nuova normativa sul punto in questione, impedisce, infatti, di estendere aliunde il ricorso all’intervento giudiziario – così da renderlo operativo altresì fuori dall’ambito della società per azioni – trattandosi soprattutto di uno strumento estraneo alla tipologia della società a responsabilità limitata, caratterizzata dalla più ampia valorizzazione della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da adottare durante la redazione dell’atto costitutivo, sia nella fase delle singole decisioni loro devolute per legge oppure ex pactis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Nella procedura di cui al n. 4019/2004 Reg. Vol. G. – letti gli atti, udito il Relatore – ha emesso il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso depositato – in data 6/10/2004 – da:

A.B.

nei confronti di

"ALFA s.r.l." – avente sede legale a *** (BO), nella via ***;

Premesso che l’istanza in esame risulta proposta dalla A.B. quale titolare del 95% del capitale sociale della "ALFA s.r.l." – di cui è Amministratore Unico il marito dell’odierna ricorrente, C.A., ivi nominato a tempo indeterminato – mentre il residuo 5% delle relative quote appartiene all’unico altro socio, V.A.; a fronte della affermata esistenza di gravi violazioni gestorie – ed in un quadro di più generale conflittualità fra i suddetti coniugi – la A.B. ha deciso di procedere alla revoca ed alla sostituzione dell’A.U. in carica, sollecitandolo pertanto anche con una formale messa in mora (di cui alla racc.RR 22/9/2004) a convocare entro il 25/9/2004 un’assemblea dei soci, chiamata espressamente a pronunciarsi su tale specifico argomento: una volta trascorso senza esito il termine indicato – ed anzi essendovi stata nel frattempo la fissazione di un’assemblea per il 20/10/2004, ma senza alcun riferimento alla votazione sul tema di suo primario interesse – ravvisando l’urgenza di superare ogniimpasse, la medesima ha quindi richiesto al Tribunale di ordinare la "convocazione… dell’assemblea dei soci di ALFA, per deliberare sul seguente ordine del giorno: I) revoca dell’Amministratore; II) nomina del nuovo A.U.".

Rilevato come – nell’adottare la presente iniziativa – non venga tuttavia menzionata alcuna norma su cui possa validamente fondarsi la domanda appena riferita; invero, con l’abolizione del "vecchio" art.2486 co.2° c.civ. – a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al "diritto societario" con i due noti D.Lgsl. n.5 e n.6 del 17/1/2003 – per la s.r.l. risulta eliminato anche il richiamo alle disposizioni dell’art.2467 co.2° c.civ., che in ambito di s.p.a. prevedono tuttora un intervento giudiziario volto a "supplire" all’eventuale inerzia colpevole degli organi tipici, altrimenti legittimati a convocare l’assemblea sociale: peraltro, il testo del novellato art.2467 c.civ. stabilisce in modo diverso il meccanismo di rito e la competenza – devolvendone la cognizione al Collegio (anziché al Presidente del Tribunale nel suo ruolo monocratico) ed imponendo la previa instaurazione del contraddittorio, tanto che l’art.33 D.Lgsl.5/2003 l’ha inserito fra le ipotesi "procedimento nei confronti di più parti" – ma la funzione "sostitutiva" dell’A.G. è rimasta immutata nei suoi presupposti sostanziali .

CHE, viceversa, nessun "rimedio" del genere è ravvisabile nella più recente disciplina della s.r.l., una volta constatato che gli "attuali" artt.2479 e 2479/bis c.civ. tacciono sul punto e – come appena sottolineato – non contengono più alcun rinvio per relationem alla s.p.a., quale modello cui l’interprete poteva prima riferirsi utilmente in via generale, secondo uno schema di "integrazione" delle "lacune" quasi da genus a species; senonchè, nulla di tutto questo emerge dalla ratio della riforma, mentre una visione complessiva dell’intervento legislativo – almeno per quanto possibile, e malgrado le inevitabili approssimazioni delle prime analisi – induce piuttosto a riconoscere una tendenza univoca a considerare reciprocamente autonome le regole dettate per le due fattispecie societarie in questione, senza prospettarne ormai una loro "sistematica interferenza" (così, in tema di art. 2409 c.civ. riconosciuto non più applicabile alla s.r.l., cfr. Trib. Monza 9/3/2004, riferito su "Sole 24ore" 11/8/2004,p.21): la conclusione del Collegio è allora nel senso che il silenzio delle nuove norme impedisce di estendere aliunde il ricorso all’intervento giudiziario – così da renderlo operativo altresì fuori dall’ambito della s.p.a. – trattandosi soprattutto di uno strumento estraneo alla tipologia della s.r.l., caratterizzata dalla più ampia valorizzazione della autonomia dei soci, sia ai fini delle scelte da adottare durante la redazione dell’atto costitutivo, sia nella fase delle singole decisioni loro devolute per legge oppure ex pactis.

Ritenuto che la soluzione così raggiunta appare inoltre coerente con la sostanziale differenza ravvisabile fra i due regimi, poiché nella s.p.a. – ai sensi degli artt.2366 co.1°, 2367 co.1° e 2° c.civ. – il potere di convocazione dell’assemblea viene riservato esplicitamente agli organi gestori nelle condizioni ordinarie, salvo estenderlo poi a quelli "di vigilanza" nel caso di mancata adesione dei primi alla richiesta proveniente da una porzione "qualificata" del capitale sociale: anche a fronte dell’inottemperanza di tutti i soggetti legittimati – e proprio perché estranei al relativo ambito "tassativo" – i soci non possono procedere direttamente, sostituendosi agli altri nel compimento delle attività necessarie, ma debbono appunto rivolgersi al Tribunale; sembra quindi corretto sostenere che se la titolarità del potere di convocazione – da cui deriva quello di determinazione dell’ordine del giorno – fosse estesa ai soci, allora non si potrebbe impedire loro di agire anche "in prima persona", per ottenere che l’assemblea sia chiamata a "trattare" gli argomenti in precedenza "trascurati".

CHE riguardo la s.r.l., le norme sono invece assai più generiche, poichè l’art.2479 co.1° c.civ. si limita a stabilire che "i soci decidono…sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione"; ciò mentre l’art.2479/bis c.civ. prevede semplicemente che "l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci…" (co.1°), e che "l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo, od in mancanza da quella designata dagli intervenuti" (co.4°). E’ vero che se l’ordinamento sancisce il pieno diritto a provocare una manifestazione di volontà dei soci – eventualmente anche attraverso la forma assembleare, ai sensi dell’art.2479 co.4° c.civ. – ma occorre pur sempre che i soggetti cui tale facoltà viene specificamente attribuita dispongano pure degli strumenti giuridici idonei a realizzarla, anche prescindendo dalla altrui "collaborazione", spesso riferibile (come nel nostro caso) a portatori di interessi contrapposti; tuttavia, qualunque sia il mezzo ipotizzabile all’uopo – potere "diretto" di convocazione (in surroga dei legittimati inerti), azione di responsabilità (ex art.2476 co.3° c.civ.) così giustificata verso chi non ha adempiuto ai doveri imposti dalla legge, od altro meccanismo – esso non può coincidere con un surrettizio ripristino dell’art.2486 co.2° c.civ., il quale finisce per "obliterarne" l’avvenuta abrogazione: ad avviso del Collegio, una scelta siffatta – che non risulterebbe fondata su alcun convincente fondamento ermeneutico – non è da accogliere, implicando senz’altro l’inammissibilità dell’istanza in esame, da dichiarare preliminarmente quale motivo decisivo ed assorbente.

P. Q. M.

Il Tribunale – nella procedura n.4019/2004 Reg.Vol.G – dichiara inammissibile il ricorso, proposto da A.B. nei confronti della "ALFA s.r.l.".

Autorizza la restituzione del fascicolo di parte al ricorrente.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il 21 ottobre 2004.