Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1431 - pubb. 30/11/2008

Società di persone, cancellazione dal Reg. Imprese e tutela del beneficio della preventiva escussione

Tribunale Verona, 29 Settembre 2008. Pres., est. Mirenda.


Società di persone – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Esclusione – Beneficio della preventivo escussione del patrimonio sociale – Salvaguardia – Necessità.



Mentre nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese l'estinzione automatica e "ope legis" della persona giuridica di cui all’art. 2495 cod. civ. non incide negativamente sul principio della responsabilità limitata dei soci (i soci, difatti, risponderanno verso i creditori sociali solo nei limiti - del tutto eventuali - di quanto indebitamente riscosso nella fase liquidatoria), assai diversa (e intuibilmente ben più severa) è invece la sorte dei soci nell'ipotesi di estinzione della società di persone, la quale comporta la riespansione incondizionata del principio della loro responsabilità illimitata verso i creditori sociali. La regola dell’estinzione automatica della società non sarà pertanto applicabile alle società di persone, dovendo essere salvaguardato il principio dell'escussione preventiva del patrimonio sociale posta a vantaggio dei soci almeno fino a quando permanga un patrimonio sociale liquidabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che i soci ricorrenti chiedono la nomina del liquidatore giudiziale della società semplice XX;

che alla domanda camerale resiste il socio Alfa, eccependone l'inammissibilità per essere la società già stata cancellata dal Registro delle Imprese;

ritenute, allo stato, evidenti - per le ragioni puntualmente evidenziate dai ricorrenti e dal curatore speciale di ZZZ ZZ - tanto la cessazione di fatto dell'attività d'impresa della società semplice XX (del resto evidenziata dalla menzionata cancellazione) quanto la sussistenza di un significativo compendio patrimoniale residuo della società predetta, meglio descritto in atti;

rilevato che per consolidata giurisprudenza (della cui attualità non si dubita per le società di persone in ragione del tenore invariato dell'art. 2312 cod. civ.) l'atto formale di cancellazione di una società semplice dal registro delle imprese, rivestendo natura meramente pubblicitaria, non ne determina ex se l'estinzione ove, come nel caso, non siano comunque esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società a mezzo di idonea liquidazione (ex plurimis, Cass. 15 gennaio 2007, n. 646);

osservato che non giova alla tesi contraria dei resistenti l'invocata disciplina dell'articolo 2495, comma secondo, cod civ. per il quale "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazioni i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Omissis ";

che, invero, mentre nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali l'estinzione automatica e "ope legis" della persona giuridica non incide negativamente sul principio della responsabilità limitata dei soci (i soci, difatti, risponderanno verso i creditori sociali solo nei limiti - del tutto eventuali - di quanto indebitamente riscosso nella fase liquidatoria), assai diversa (e intuibilmente ben più severa) è invece la sorte dei soci nell'ipotesi di estinzione della società di persone. Va osservato, difatti, che in tal caso l'estinzione della società reca con sé la riespansione incondizionata del principio di responsabilità illimitata dei singoli soci verso i creditori sociali, come fatto chiaro dall'articolo 2312, comma secondo, cod. civ.;

osservato, così, che tale significativa differenza sul piano degli effetti rivela l'eterogeneità delle discipline in comparazione e, di riflesso, il carattere forzoso del tentativo di omogeneizzarle (in breve, difetta l'eadem ratio);

che merita, di contro, di essere valorizzata la diversa formulazione delle norme in comparazione (artt. 2495, comma secondo e 2312, comma secondo, cod. civ.) proprio al fine di non vanificare, con l'estensione alle società di persone del principio valevole per quelle di capitali, il principio dell'escussione preventiva del patrimonio sociale a vantaggio dei soci della società di persone (art. 2268 cod. civ.), almeno fino a quando permanga un patrimonio sociale liquidabile;

che, invero, non emerge alcun plausibile motivo per confiscare ai soci illimitatamente responsabili siffatta garanzia, ancorché imperfetta ed eventuale;

ritenuta, pertanto, alla luce di quanto premesso, la persistente esistenza giuridica della società semplice XX e ravvisata, quindi, la sussistenza del duplice presupposto della cessata attività sociale, da un lato, e del "disaccordo" tra i soci quanto al nome del liquidatore, dall'altro;

PQM

accoglie il ricorso ex articolo 2275 cod civ e, per l'effetto, nomina liquidatore della società di cui in premessa il Dott. Gamma di Verona.

Si comunichi alle parti e al Registro delle Imprese di Verona.

Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio tenutasi il 26.9.2008.


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