ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15042 - pubb. 20/05/2016.

Il pignoramento di quote di società in nome collettivo è inammissibile anche quando colpisce la totalità delle quote dei soci


Tribunale di Rimini, 12 Maggio 2016. Est. La Battaglia.

Espropriazione di quote sociali di s.n.c. – Inammissibilità – Fattispecie riguardante la totalità delle partecipazioni sociali – Permanente impignorabilità – Sussistenza

Espropriazione di quota di s.r.l. – Art. 2471 c.c. – Applicabilità delle norme sulla espropriazione presso terzi e necessità della fissazione di udienza per la dichiarazione della società – Esclusione


Va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02, in motivazione).
Detto orientamento va ribadito anche per l’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote sociali della società personale, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la contestualità del pignoramento è data unicamente dalla scelta processuale del creditore di unificare in un unico atto il pignoramento delle quote distinte dei soci.

(In parte motiva il tribunale precisa: “non siamo, infatti, in presenza del pignoramento di un bene in comunione pro indiviso tra i condebitori, ma per l’appunto di tre distinti pignoramenti riuniti in un unico atto, che colpiscono beni giuridici diversi, ovvero ciascuno la quota di esclusiva pertinenza di un socio. È, quindi, corretto il rilievo per cui sarebbe ben possibile l’assegnazione separata di alcune delle quote espropriate a scapito delle altre, alla luce del loro contenuto economico effettivo; in altri termini, trattandosi di pignoramenti distinti, le relative vicende giuridiche potrebbero divergere, come nel caso in cui uno solo dei debitori esecutati spiegasse un’opposizione ed ottenesse la sospensione ex art. 624 c.p.c., dando luogo all’inconveniente segnalato dalla Corte di Cassazione”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Va considerata superata la ricostruzione che riteneva il pignoramento di quote di s.r.l. assoggettato alla disciplina dell’esecuzione presso terzi, avendo il legislatore del 2003, con la  modifica dell’art. 2471 c.c. - che prevede, per l’espropriazione della quota, la notificazione del pignoramento al debitore e alla società, e la successiva iscrizione nel registro delle imprese -, omesso qualsiasi riferimento alla necessità della fissazione di un’udienza per la dichiarazione della società (sulla falsariga dell’art. 543 c.p.c.). Questa, del resto, appare del tutto superflua, dal momento che il creditore può trarre le informazioni necessarie circa la titolarità ed il valore nominale delle quote, direttamente dal registro delle imprese (nel quale il relativo trasferimento deve essere annotato, a mente dell’art. 2470, secondo comma, c.c.). Appare, pertanto, illogico continuare a richiedere la collaborazione degli organi sociali per l’attuazione del pignoramento, con il rischio per il creditore di soggiacere alle conseguenze della mancata collaborazione dell’organo amministrativo (che potrebbe non presentarsi all’udienza ex art. 543 c.p.c.). La soluzione del pignoramento “diretto” – adottata peraltro dalla giurisprudenza di merito più recente – può quindi ritenersi senz’altro più consona al canone dell’interpretazione letterale e sistematica della legge. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale